Proposta di Trattato Federazione Russa Dicembre 2021
Gli Stati Uniti d'America e la Federazione Russa, di
seguito denominati le "Parti",
guidati dai principi contenuti nella
Carta delle Nazioni Unite, nella Dichiarazione del 1970 sui principi di diritto
internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra Stati
in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, nell'Atto finale di Helsinki
del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in
Europa, nonché le disposizioni della Dichiarazione di Manila del 1982 sulla
risoluzione pacifica delle controversie, della Carta per la sicurezza europea
del 1999 e dell'Atto istitutivo del 1997 sulle relazioni reciproche, la
cooperazione e la sicurezza tra l'Organizzazione del Trattato del Nord
Atlantico e la Federazione Russa,
ricordando l'inammissibilità della minaccia o dell'uso
della forza in qualsiasi modo incompatibile con le finalità e i principi della
Carta delle Nazioni Unite sia nelle loro relazioni reciproche che in quelle
internazionali in generale,
sostenere il ruolo del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite che ha la responsabilità primaria del mantenimento della pace e
della sicurezza internazionali,
riconoscendo la necessità di sforzi uniti per
rispondere efficacemente alle moderne sfide e minacce alla sicurezza in un
mondo globalizzato e interdipendente,
considerata la necessità di un rigoroso rispetto del
principio di non ingerenza negli affari interni, anche astenendosi dal
sostenere organizzazioni, gruppi o individui che chiedono un cambio di potere
incostituzionale, nonché dall'intraprendere azioni volte a modificare il
sistema politico o sociale di una delle Parti contraenti,
tenendo presente la necessità di creare ulteriori
meccanismi di cooperazione efficaci e rapidi da avviare o migliorare quelli
esistenti per risolvere questioni e controversie emergenti attraverso un
dialogo costruttivo sulla base del rispetto e del riconoscimento reciproci
degli interessi e delle preoccupazioni reciproche in materia di sicurezza,
come nonché elaborare risposte adeguate alle sfide e alle minacce
alla sicurezza,
cercando di evitare qualsiasi scontro militare e
conflitto armato tra le Parti e rendendosi conto che uno scontro militare
diretto tra loro potrebbe comportare l'uso di armi nucleari che avrebbe
conseguenze di vasta portata,
riaffermando che una guerra nucleare non può essere
vinta e non deve mai essere combattuta, e riconoscendo la necessità di compiere
ogni sforzo per prevenire il rischio di scoppio di tale guerra tra Stati che
possiedono armi nucleari,
riaffermando i loro impegni ai sensi dell'Accordo tra
gli Stati Uniti d'America e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche
sulle misure per ridurre il rischio di scoppio di una guerra nucleare del 30
settembre 1971, l'Accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e il governo
di l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sulla
prevenzione degli incidenti in alto mare e in alto mare del 25 maggio 1972,
l'Accordo tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione delle Repubbliche Socialiste
Sovietiche sull'istituzione di centri di riduzione del rischio nucleare del 15
settembre 1987, nonché l'Accordo tra gli Stati Uniti d'America e
l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sulla prevenzione delle
attività militari pericolose del 12 giugno 1989,
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Le Parti cooperano sulla base dei principi di
indivisibile, eguale e inalterata sicurezza e a tali fini:
non intraprende azioni né partecipa o sostiene
attività che incidono sulla sicurezza dell'altra Parte;
non attua misure di sicurezza adottate da ciascuna
Parte individualmente o nel quadro di un'organizzazione internazionale,
un'alleanza militare o una coalizione che potrebbero minare gli interessi di
sicurezza fondamentali dell'altra Parte.
Articolo 2
Le Parti cercheranno di assicurare che tutte le
organizzazioni internazionali, alleanze militari e coalizioni alle quali almeno
una delle Parti prende parte aderiscano ai principi contenuti nella Carta delle
Nazioni Unite.
Articolo 3
Le Parti non utilizzeranno i territori di altri Stati
al fine di preparare o eseguire un attacco armato contro l'altra Parte o altre
azioni che ledano i principali interessi di sicurezza dell'altra Parte.
Articolo 4
Gli Stati Uniti d'America si impegnano a prevenire
un'ulteriore espansione verso est dell'Organizzazione del Trattato del Nord
Atlantico e a negare l'adesione all'Alleanza degli Stati dell'ex Unione delle
Repubbliche Socialiste Sovietiche.
Gli Stati Uniti d'America non stabiliranno basi
militari nel territorio degli Stati dell'ex Unione delle Repubbliche Socialiste
Sovietiche che non siano membri dell'Organizzazione del Trattato del Nord
Atlantico, utilizzeranno le loro infrastrutture per attività militari o
svilupperanno con essi una cooperazione militare bilaterale.
Articolo 5
Le Parti si astengono dal dispiegare le proprie forze
armate e armamenti, anche nell'ambito di organizzazioni internazionali,
alleanze o coalizioni militari, nelle aree in cui tale dispiegamento potrebbe
essere percepito dall'altra Parte come una minaccia alla propria sicurezza
nazionale, ad eccezione di tale dispiegamento nei territori
nazionali delle Parti.
Le Parti si astengono dal pilotare bombardieri pesanti
equipaggiati per armamenti nucleari o non nucleari o dal dispiegare navi da
guerra di superficie di qualsiasi tipo, anche nell'ambito di organizzazioni
internazionali, alleanze o coalizioni militari, nelle aree rispettivamente al
di fuori dello spazio aereo nazionale e delle acque territoriali nazionali,
dal dove possono attaccare obiettivi nel territorio dell'altra
Parte.
Le Parti manterranno il dialogo e coopereranno per
migliorare i meccanismi atti a prevenire pericolose attività militari in alto
mare e in alto mare, compreso l'accordo sulla distanza massima di avvicinamento
tra navi da guerra e aerei.
Articolo 6
Le Parti si impegnano a non dispiegare missili a medio
e corto raggio lanciati da terra al di fuori dei loro territori nazionali,
nonché nelle aree dei loro territori nazionali, da cui tali armi possono
attaccare obiettivi nel territorio nazionale dell'altra Parte.
Articolo 7
Le Parti si asterranno dal dispiegare armi nucleari al
di fuori dei loro territori nazionali e restituiranno tali armi già dispiegate
al di fuori dei loro territori nazionali al momento dell'entrata in vigore del
Trattato nei loro territori nazionali. Le Parti elimineranno tutte
le infrastrutture esistenti per il dispiegamento di armi nucleari al di fuori
dei loro territori nazionali.
Le Parti non addestreranno personale militare e civile
di paesi non nucleari all'uso di armi nucleari. Le Parti non
condurranno esercitazioni o addestramento per forze di uso generale, che
includano scenari che comportano l'uso di armi nucleari.
Articolo 8
Il Trattato entrerà in vigore dalla data di ricezione
dell'ultima notifica scritta dell'avvenuto espletamento da parte delle Parti
delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
Fatto in due originali, ciascuno in lingua inglese e
russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per gli Stati Uniti d'America
Per la Federazione Russa
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